Turchia, un'opportunità per le imprese. In seguito alle riforme del diritto interno e alla adesione ad accordi internazionali, la Turchia rappresenta un'opportunità per le imprese.
Negli ultimi anni la Turchia ha intrapreso un percorso di modernizzazione legislativa ed economico-politico-sociale di grande rilievo. Le riforme del diritto interno e l’adesione ai più rilevanti accordi internazionali ne fanno oggi un Paese d’importanza strategica per le imprese straniere. La Turchia è membro delle seguenti organizzazioni, organismi, e accordi internazionali (elenco esemplificativo): Nato, Onu, Interpol, Ocse, G20, Banca Mondiale, Fondo Monetario Internazionale, WIPO (World Intellectual Property Organisation), OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), accordo TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), etc. I vantaggi principali che un’impresa può conseguire investendo in Turchia sono: ampliamento della clientela (mercato giovane in rapida crescita; consumatori ad alta propensione al consumo) e riduzione dei costi di produzione per una maggiore competitività. Le modalità/forme di penetrazione del mercato turco fra le quali scegliere sono, in buona sostanza, le seguenti: - Vendita di prodotti/servizi direttamente al consumatore - Agenti - Procacciatori d’affari - Mediatori - Distributori e/o - Accordi di trasferimento di tecnologia: es. contratti di know-how - Contratti di concessione - Contratti di franchising - Contratti di joint-venture - ATI – associazioni temporanee d’impresa Approfondiamo, di seguito, alcune fra le tipologie contrattuali di maggior interesse. • Contratto di Agenzia – agente commerciale (persona fisica o giuridica): il Codice Turco delle Obbligazioni e del Commercio contiene norme in parte analoghe a quelle disposte dalla legge italiana in materia di autonomia, stabilità del rapporto e zona di attività (che deve essere espressamente individuata dalle parti contrattuali). Le caratteristiche principali inerenti il contratto di agenzia assoggettato alla legge turca possono riassumersi nel modo seguente: - è possibile porre a carico dell’agente lo “star del credere” - la risoluzione è ammessa con tre mesi di preavviso - non è dovuta alcuna indennità di fine rapporto né per patto di non concorrenza - non è previsto alcun obbligo di iscrizione o registrazione professionale - la legge non richiede la forma scritta del contratto né la sua registrazione nel caso in cui l’agente non sia abilitato a concludere contratti - la procura a concludere contratti richiede la forma scritta ad substantiam ed è soggetta ad obbligo di registrazione Si consiglia sempre di concludere il contratto in forma scritta: in caso di controversia si è più tutelati. • Contratto di Franchising: in Turchia non vi sono regole specifiche. Tale contratto è stipulato fra un affiliante e un affiliato: il primo concede al secondo l’utilizzo del proprio know how, marchio, vetrofanie, ed altre entità variamente individuabili nel singolo caso concreto. Le royalties dovute all’affiliante possono essere liberamente trasferite all’estero. L’UFRAD è l’associazione turca che si occupa di coordinare le parti dei contratti di franchising. Attualmente il franchising in Turchia è molto praticato. • Incentivi del Governo turco – al fine di incentivare gli investimenti stranieri da un lato e lo sviluppo integrale dell’economia turca dall’altro, l’équipe di governo ha creato un rimarchevole numero di “zone” operando all’interno delle quali le imprese possono beneficiare di pregevoli incentivi e/o servizi. In Turchia vi sono attualmente ventuno Free Trade Zones (Zone franche), diciassette Technology Development Zones (Zone di sviluppo tecnologico), novantatre Organised Industrial Zones (Zone industriali organizzate; altre centocinquantuno sono in costruzione). I vantaggi di ogni zona si riferiscono, a titolo esemplificativo, a: tassazione, servizi energetici, infrastrutture, uffici e stabilimenti nuovi in locazione/vendita, etc. In particolare, le zone franche presentano le seguenti caratteristiche principali: esenzione da dazi doganali in entrata e in uscita, dall’IVA, dalla tassa sull’esportazione dei capitali, dalla tassa di importazione di macchinari e merci (provenienti dall’U.E.), riduzione al minimo di operazioni amministrative/burocratiche, forza lavoro a basso costo (quest’ultima caratteristica, in realtà, inerisce all’intero territorio turco). • Legge 4875 – E’ un atto normativo del 2003 sugli Investimenti Diretti Stranieri il quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico turco importanti novità in termini di adeguamento agli standard legislativi dei Paesi più industrializzati. Ad esempio: totale equiparazione delle società straniere a quelle turche, libero trasferimento (il che non significa anche tassazione zero) all’estero di capitali, ricavi netti, dividendi, ricavi da vendita o liquidazione totale o parziale dell’investimento, ricavi maturati da licenze, etc. Le imprese straniere possono assumere lavoratori stranieri inoltrando richiesta al Ministero del Lavoro turco che rilascia entro 15 giorni regolare permesso di lavoro. Quanto alla previdenza sociale: il contributo datoriale si aggira attorno al 21.5%, quello del dipendente attorno al 15% del salario lordo. Molto rapidi i tempi di costituzione di una società e considerevolmente semplificate le relative procedure burocratiche: il tutto può essere realizzato perfino nell’arco di una sola giornata. Le forme societarie più impiegate in Turchia sono attualmente le società a responsabilità limitata (Ltd.) e le società per azioni (A. S.). Diffusi anche gli “uffici di collegamento” i quali tuttavia non hanno personalità giuridica e non possono svolgere attività commerciali. N.B.: In ogni caso, la Turchia ha firmato le convenzioni per la prevenzione della doppia tassazione con 71 Paesi. N.B.: A titolo esemplificativo, e salvo modifiche legislative ad oggi non note, per concludere, si informa che in Turchia: - l’aliquota fiscale dell’imposta sul reddito delle società è pari al 20% ed calcolata sulla base di ciascun trimestre e del consuntivo annuale. - I dividendi sono soggetti ad un’aliquota del 15%. - Gli interessi sui certificati e sulle obbligazioni del Tesoro riscossi da società non residenti sono soggetti ad un’aliquota dello 0%. - Il prelievo sugli interessi generati da depositi bancari è pari al 15%. - L’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è proporzionale e compresa fra il 15% e il 35%.
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