Amministratore di condominio

Cassazione Penale: l'Amministratore di condominio è penalmente responsabile solo se è accertato che la sua condotta omissiva è stata condizione necessaria dell'evento in base ad un elevato grado probabilità logica o razionale

Con la sentenza n. 39959 del 13 ottobre 2009 la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un amministratore (annullando la sentenza di secondo grado e rinviando ad altra sezione della Corte d’Appello per un nuovo giudizio) che era stato condannato in primo e in secondo grado per il reato di cui agli artt. 113 e 449 del codice penale (rubricati rispettivamente “cooperazione nel delitto colposo” e “delitti colposi di danno”). In estrema sintesi, gli eventi si sono svolti nel modo seguente. Un condomino, titolare di una pizzeria, aveva effettuato opere di riposizionamento della canna fumaria, causando un incendio che dal tetto finiva per interessare l’intero edificio. Da relazione peritale successiva all’esecuzione dei lavori e che veniva indirizzata all’Amministratore si asseriva che i lavori relativi alla canna fumaria erano stati effettuati in modo difforme rispetto al progetto originario deliberato dall’assemblea condominiale. L’Amministratore, nonostante la segnalazione, non si attivava, secondo l’accusa, per controllare e verificare la corretta esecuzione dei lavori. Veniva perciò ascritto all’Amministratore il reato di cui sopra. Fattispecie che integra un reato omissivo improprio (“mancato impedimento di un evento lesivo”). La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado ritenendo non sufficientemente provato il nesso di causalità omissiva fra la condotta dell’Amministratore e l’evento dannoso. In effetti, la Suprema Corte, nel decidere in merito al caso de quo, ha seguito le indicazioni contenute nella storica sentenza delle Sezioni Unite del 2002, in cui, in buona sostanza, si affermava che compito dell’interprete era quello di giungere, attraverso l’analisi degli elementi probatori acquisiti nel corso del giudizio, all’individuazione di un elevato grado di probabilità logica o razionale in relazione al nesso causale. E ciò è possibile, ad avviso delle Sezioni Unite, solo ricorrendo alla teoria condizionalistica (o della condicio sine qua non: “sussiste nesso causale quando la condizione è necessaria al verificarsi dell’evento”) supportata dal modello della sussunzione sotto leggi scientifiche universali o statistiche (dette anche leggi di copertura). In conclusione, la Corte di Cassazione, nel caso in parola, ha ritenuto insufficienti, alla luce dei principi sopra descritti in ordine alla causalità omissiva, le argomentazioni addotte dalla Corte d’Appello. In vero, non era stato dimostrato in modo esaustivo, convincente, il nesso di causalità omissiva fra la condotta dell’Amministratore e l’incendio. Quindi, se è vero che in base all’art. 1130, 4 co., del codice civile l’Amministratore è titolare di un obbligo di garanzia in merito alle parti comuni dello stabile da lui/lei amministrato, è altrettanto vero che l’accertamento della sua colpevolezza deve rispettare i principi sanciti dall’ordinamento in materia, appunto, di responsabilità penale.

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