Cassazione Civile: Matrimonio annullabile anche sul côté civile in caso di riserva mentale di uno dei coniugi e conseguente sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio
Con la sentenza n. 14906 del 25 giugno 2009 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un uomo che, dopo aver contratto matrimonio concordatario, si accorgeva di aver sposato una donna la quale, sin da momento precedente la celebrazione delle nozze, recava seco il pensiero che non sarebbe rimasta fedele al marito per tutta le vita. Trattasi di riserva mentale idonea a legittimare la richiesta di annullamento del matrimonio religioso; nonché, lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza in oggetto, idonea a consentire la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio canonico. In buona sostanza, dunque, la Suprema Corte ha stabilito la ammissibilità della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per esclusione della fedeltà – e cioè di uno dei bona matrimonii – da parte di uno dei coniugi: nel caso de quo, della moglie, la quale, già prima della celebrazione del matrimonio era consapevole del fatto che non sarebbe rimasta fedele al suo futuro marito per il resto della sua vita; ciò che, per il diritto canonico, è causa di nullità del matrimonio. E ciò che, ora, può anche produrre l’annullamento del vincolo matrimoniale sul fronte civile. Com’è noto, l’annullamento del matrimonio, lato civile, produce rilevanti effetti fra cui, ad esempio: l’estinzione del vincolo matrimoniale, il riacquisto dello stato libero, la cessazione degli obblighi reciproci (ma può nascere o permanere l’obbligo alimentare). Rilevanti sono gli effetti della pronuncia d’invalidità del matrimonio per il coniuge di mala fede – ma, di riflesso, anche per quello di buona fede –; egli infatti perde, con effetto retroattivo (fino alla celebrazione delle nozze), i diritti acquistati in costanza di matrimonio. Inoltre, con la sentenza che pronuncia l’invalidità si ha lo scioglimento della comunione dei beni. Gli effetti della pronuncia dell’invalidità non si esauriscono in quelli sopracitati; ve ne sono altri, che per ragioni di spazio non possiamo enunciare in questa sede.
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