Assegnazione casa coniugale

Cassazione Civile: La casa coniugale è l'unica che può essere assegnata al coniuge affidatario

Con la sentenza n. 4816/09 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il coniuge affidatario della prole deve vivere con essa in quella che è stata, fino alla separazione, la residenza famigliare. Il luogo, cioè, ove la famiglia, unita, ha svolto la propria vita, giorno dopo giorno, facendo di tal luogo la casa famigliare, il centro degli affetti, degli interessi e delle abitudini di ciascun membro della famiglia. A nulla rileva la disponibilità di uno o di entrambi i coniugi di altre proprietà immobiliari, anche più prossime alla scuola frequentata dai figli e/o alle abitazioni dei parenti del coniuge affidatario. La Cassazione è stata molto chiara: la casa – lo ripetiamo – ove coniuge affidatario e prole devono vivere è quella famigliare.

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