Assegno e malattia

Cassazione Civile: legittima la riduzione dell'assegno di mantenimento all'ex coniuge se l'obbligato è anziano e ha problemi di salute

Con la sentenza n. 927 del 17 gennaio 2014 la Corte di Cassazione ha affermato che è legittima la riduzione dell’assegno di mantenimento spettante all’ex coniuge o al coniuge separato qualora il coniuge obbligato soffra di problemi di salute. Nel caso portato al vaglio della Suprema Corte una donna aveva ottenuto, in primo grado, la condanna del marito alla corresponsione in suo favore di un assegno mensile di Euro 800,00. La Corte d’Appello adita dal marito, tuttavia, aveva ridotto tale importo ad Euro 500,00 giusta le spese mediche che l’appellante avrebbe dovuto sostenere a causa delle proprie precarie condizioni di salute; spese che sarebbero andate crescendo esponenzialmente col passare del tempo. La moglie ha quindi adito la Corte di Cassazione dogliendosi dell’asserito errore della Corte d’Appello la quale, ai fini della valutazione delle condizioni economiche del marito, avrebbe fatto riferimento ad un evento futuro e incerto quale doveva considerarsi il progressivo aggravarsi delle condizioni di salute dell’uomo. Infatti, secondo la moglie, la determinazione dell’assegno doveva essere basata esclusivamente su una valutazione obiettiva delle circostanze attuali e concrete. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha affermato che considerevoli spese mediche sostenute erano già documentalmente accertate, come anche le attuali, precarie condizioni di salute dell’uomo. La stessa Suprema Corte, inoltre, ha sottolineato la natura degenerativa della malattia affliggente il marito da cui potersi senz’altro prevedere un sicuro aumento delle spese mediche ed assistenziali. Gli Ermellini, nella sentenza in parola, hanno quindi concluso affermando che “il Giudice può ridurre l’importo dell’assegno di mantenimento a carico dell’ex coniuge se l’obbligato è anziano e in precarie condizioni di salute; in questo caso, infatti, è prevedibile che l’onerato debba andare incontro a crescenti spese di carattere medico e assistenziale”.

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