Circolazione stradale

Cassazione Penale: Sulle strade extraurbane gli alberi devono essere posti ad almeno sei metri dalla carreggiata

Con la sentenza n. 17601 del settembre scorso la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha condannato per omicidio colposo il capocantiere (all’epoca dei fatti) dell’Anas di Foligno per non aver provveduto a mettere in sicurezza la Strada Statale Centrale Umbra, lungo la quale avveniva la morte di una donna in seguito allo schianto della propria autovettura contro un platano secolare. La decisione della Suprema Corte si fonda sul dettato dell’art. 26 del regolamento di attuazione del Codice della Strada, entrato in vigore il 1.1.1993, che impone una distanza minima di sei metri dalla carreggiata per l’impianto di alberi al di fuori dei centri abitati (strade extraurbane). La sentenza de qua è di grande importanza: per tutto il periodo compreso fra il 1.1.93 e la pronuncia della decisione in commento (circa diciassette anni) non si era mai giunti a capire se l’art. 26 avesse efficacia retroattiva o meno. I Supremi Giudici hanno finalmente chiarito la portata della norma dichiarandone l’efficacia retroattiva: ciò significa che tutti gli alberi, secolari o rari che siano, che si trovano a meno di sei metri dalla carreggiata di una strada extraurbana sono contra-legem, illegali. Pertanto, gli Enti proprietari delle strade extraurbane alberate, ad esempio Anas e Province, avranno due possibilità: a) abbattere/spostare gli alberi posti a una distanza inferiore ai sei metri fissati dalla legge; b) installare guardrail o altre protezioni a tutela della incolumità dei conducenti di veicoli abilitati al transito su strada. Dato tutto quanto sopra, si evince che i parenti degli automobilisti motociclisti camionisti, etc., morti a causa di un incidente fatale contro un albero posto a una distanza inferiore a quella minima legale possono intentare una causa per ottenere un risarcimento del danno subito (perdita del marito, della moglie, del figlio, del padre, della madre, dei genitori, etc.). Infatti, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in dieci (10) anni. Quindi, colui il quale abbia ad esempio perso i genitori nel 2004 a causa di uno schianto in auto contro a un albero su una strada extraurbana potrebbe ottenere una somma di denaro, dal soggetto responsabile, a titolo di risarcimento del danno per la perdita dei familiari. L’art. 26, comma 3, recita: “La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere 
inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non
inferiore a 6 m.

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