Danno derivato al singolo condomino da parti comuni: chi ne risponde?
Con l'ordinanza 15 ottobre 2026, n. 26902, la Corte di Cassazione ha statuito che l’acquirente di un’unità immobiliare in condominio non è tenuto al risarcimento (causato da parti comuni a un singolo condòmino) se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto. Del danno risponde solo chi era proprietario al momento dell’evento dannoso. Pertanto, salvo constino diversi accordi disciplinanti il riparto interno, il criterio per l’individuazione del proprietario tenuto a contribuire al risarcimento del danno è quello della titolarità del diritto di proprietà sussistente al tempo dell'evento dannoso, e non, dunque, al tempo della delibera assembleare del riparto o del pagamento del risarcimento al condomino danneggiato.
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