Contratto di viaggio

Cassazione Civile: La malattia improvvisa del turista giustifica la risoluzione del contratto con tour operator/agenzie viaggi.

Con la sentenza 10/07/2018 n° 18047, la Corte di Cassazione civile, sez. III, confermando le sentenze di merito, ha affermato che la malattia in cui il cliente di un’agenzia viaggi o tour operator incorre improvvisamente in prossimità della data prevista per la partenza dà luogo alla risoluzione, ex art. 1463 Codice Civile, del contratto avente ad oggetto il viaggio. La Corte di Cassazione ha precisato che, affinché la risoluzione abbia luogo, è necessario che l’impedimento sia grave e improvviso. Il sopra richiamato articolo disciplina l’ipotesi in cui, nei contratti a prestazioni corrispettive, si verifichi un’ipotesi di impossibilità totale di esecuzione della prestazione. Il contratto di viaggio con finalità turistiche è, ovviamente, un contratto a prestazioni corrispettive, atteso che il cliente di un’agenzia viaggi o di un tour operator paga un prezzo all’esperto di viaggi affinché questo organizzi le vacanze del primo. La Suprema Corte ha altresì precisato che la malattia improvvisa del turista/cliente costituisce causa di forza maggiore e, in quanto tale, un evento imprevedibile e indipendente dalla volontà del soggetto. Nella specie, il turista aveva acquistato un c.d. “pacchetto all inclusive”. Per il Giudice di legittimità l’impossibilità della prestazione può essere invocata sia dalla parte la cui prestazione è divenuta impossibile, sia da quella la cui prestazione permane possibile. In altre parole, l’impossibilità della prestazione rileva anche quando, senza colpa del creditore, l’interesse di costui a ricevere la prestazione dovuta dall’altro contraente sia venuto meno. Al verificarsi di ciò, infatti, diviene irrealizzabile la finalità essenziale della causa concreta del contratto, e conseguentemente l’obbligazione si estingue. Come noto, la risoluzione del contratto dà luogo, di regola, a consequenziali obblighi restitutori. In particolare, nel caso in parola, il tour operator sarà tenuto a restituire al turista ammalatosi prima della data di inizio del viaggio le somme da quest’ultimo percepite in forza del contratto. La Corte ha ritenuto non condivisibile l’assunto del tour operator ricorrente secondo cui l’impossibilità sopravvenuta deve essere sempre ricollegabile al fatto di un terzo. Per gli Ermellini, infratti, tale impossibilità ricorre, e produce gli effetti risolutori sopra riassunti, ogni volta che uno dei contraenti non possa, per eventi sopravvenuti ed imprevedibili, beneficiare della prestazione dovuta dall’altro contraente.

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