Corte UE

Corte di Giustizia delle Comunità Europee: I giudici di merito possono non osservare le valutazioni dei giudici di ultimo grado se ritenute non conformi al diritto U.E.

In una recente sentenza, pronunciata al termine della causa C-173/09, la Corte di Giustizia delle C.E. ha statuito che i giudici di merito di uno Stato membro non sono obbligati a rispettare le valutazioni espresse dai giudici di legittimità quando vi sono forti dubbi sulla loro conformità al diritto comunitario. In tal caso, il giudice di merito può sospendere il giudizio innanzi a sé ed effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il caso cui si è sopra accennato era stato portato alla cognizione della Corte da giudici amministrativi bulgari, dubbiosi circa la conformità al diritto U.E. delle indicazioni fornite dai giudici di legittimità che avevano loro rinviato la controversia. Il caso, in breve. Un cittadino bulgaro aveva deciso di sottoporsi ad un determinato intervento in Germania dopo essere stato informato che esso non era eseguibile in Bulgaria. Il cittadino, senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al sistema sanitario bulgaro, sussistendo peraltro il carattere dell’urgenza, si sottoponeva all’intervento in Germania. Tornato in patria, chiedeva al S.S. bulgaro il rimborso delle spese sostenute. Ma la Cassa Nazionale Bulgara di assicurazione contro le malattie aveva rigettato la richiesta. Il cittadino bulgaro ha adito la giustizia amministrativa che gli ha dato ragione. La Cassa bulgara adiva, quindi, la Suprema Corte Amministrativa bulgara che le dava ragione, annullando i provvedimenti dei giudici di merito in quanto l’intervento cui si era sottoposto il cittadino non era previsto dalla sanità Bulgaria. La Suprema Corte bulgara rinviava ai giudici di merito la questione. Questi, come testé riportato, incorrevano in forti dubbi sulla conformità delle indicazioni dei giudici di legittimità al diritto U.E., e decidevano pertanto di adire la Corte di Giustizia delle C.E. Quest’ultima ha affermato, oltre a quanto riportato più sopra, che il diritto al rimborso non può essere neutralizzato da uno Stato membro adducendo la mancata autorizzazione preventiva, a maggior ragione in un caso come quello in commento caratterizzato dall’urgenza di cure mediche che in Bulgaria non erano erogabili.

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