L'originario difetto di procura non è sanabile a posteriori
Corte di Cassazione sezione Lavoro, sentenza 12 maggio 2008, n. 11812 Il rilascio della procura alle liti, previsto dall'articolo 163 c.p.c, n. 6, applicabile anche nel rito del lavoro ancorché non menzionato dagli articoli 414 e 434 c.p.c., integra il presupposto per la valida costituzione del rapporto processuale. Pertanto, costituendo la procura alle liti un requisito essenziale dell'atto di appello, la mancanza di detto requisito comporta l'inesistenza giuridica dell'atto di impugnazione, la quale non puo' ritenersi sanata dal rilascio della procura da parte dell'appellante in un momento successivo al deposito del ricorso, atteso che nel processo del lavoro non puo' trovare applicazione - senza determinarsi contrasto con i precetti costituzionali - la disposizione dell'articolo 125 c.p.c., comma 2, la quale stabilisce che la procura al difensore dell'attore puo' essere rilasciata in data posteriore alla notifica dell'atto di citazione, purche' anteriore alla costituzione della parte rappresentata - realizzandosi la costituzione dell'attore nel giudizio (di primo come di secondo grado) mediante il deposito del ricorso in cancelleria. L'originario difetto di procura non e' poi emendabile a norma dell'articolo 182 c.p.c., atteso che la regolarizzazione puo' avere efficacia "ex tunc" solo fatti salvi i diritti anteriormente quesiti, compresi quelli che si ricollegano alla scadenza del termine di impugnazione (Cass. 1998/9899; 2001/9596; 2001/10949). A tal proposito e' opportuno segnalare peraltro come la Corte d'Appello abbia anche messo in rilievo che essendo stato depositato il ricorso in appello l'ultimo giorno utile, la regolarizzazione, ove ammissibile sarebbe avvenuta una volta verificatasi la decadenza dall'impugnazione.
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