Diffamazione

Diffamazione tramite Internet: Responsabilità del Content Provider (persona fisica o giuridica che cura i contenuti di un sito web) - Tribunale di Mantova

Con sentenza depositata in cancelleria il 24 novembre 2009 il Tribunale di Mantova statuiva che “deve distinguersi la posizione del content provider (chi cura il contenuto di siti web) da quella dell’host service provider (chi mette a disposizione uno spazio web sul proprio server a pagamento o no) sussistendo la responsabilità risarcitoria del primo e l’irresponsabilità del secondo per gli illeciti eventualmente posti in essere on line, salvo l’obbligo dell’host provider di rimuovere il dato illecito di terzi di cui sia venuto a conoscenza”. Il Giudice Unico rileva nella sentenza de qua che i fatti (messaggi lesivi della reputazione/onore di terzi diffusi su un sito web da utenti del sito stesso) si sono svolti nel vigore del D.lgs. n. 70/03, di attuazione della Direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno con particolare riferimento al commercio elettronico. Infatti, recita l’art. 16 del citato decreto (rubricato “Responsabilità nell’attività di memorizzazione di informazioni-hosting”): “nella prestazione di un servizio della società dell’informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non è responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore: a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l’attività o l’informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l’illiceità dell’attività o dell’informazione; b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l’accesso”. Inoltre, prosegue il Giudice Unico mantovano, secondo l’art. 17, comma primo, del citato D.lgs. (rubricato “Assenza dell’obbligo generale di sorveglianza”) “nella prestazione dei servizi di cui agli artt. 14,15 e 16 il prestatore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite”. La sentenza è di grande portata innovativa: definisce le funzioni dei vari soggetti coinvolti nella pubblicazione di contenuti on line (cui si aggiunge il maintainer: chi collabora con l’ente preposto alla registrazione dei domain names) e le relative responsabilità penali e civili.

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