Diffamazione online

Non commette il reato di diffamazione il cliente che critica online il venditore purché i fatti siano reali

Con la sentenza 18 gennaio 2022, n. 186, il Tribunale di Torino, sez. IV, ha statuito che non può dirsi integrato il reato di diffamazione qualora il diritto di critica sia stato esercitato online (e.s.: Facebook) sulla base di elementi di fatto reali. 

Nella fattispecie, una concessionaria di automobili usate aveva chiesto al Tribunale la condanna dell'amministratore di una pagina Facebook al risarcimento dei presunti danni patiti e patiendi a causa dell'omessa rimozione di una recensione pubblica contenente giudizi asseritamente denigratori. 

Il Tribunale ha osservato che il blogger (in base a quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione) è chiamato a rispondere dei contenuti denigratori postati sulla pagine di cui è amministratore solo ove, pur avendo cognizione di tali contenuti, egli li mantenga visibili consapevolmente.

Il Giudice ha altresì precisato che l'amministratore della pagina non può monitorare il contenuto della stessa 24 ore su 24; che in ogni caso, nella fattispecie, la veridicità dei fatti descritti nel post oggetto di causa era stata positivamente accertata in corso di causa e che, infine, il diritto di critica (ove fondato su fatti realmente verificatisi) non possa essere limitato. 

Le domande della concessionaria erano dunque rigettate. 

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