Diffamazione sul lavoro

Può commettere reato di ingiuria e diffamazione il superiore che chiama "mezze maniche" et similia i subordinati

Con la sentenza n. 6758 del 17 febbraio 2009 la Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un datore di lavoro il quale, tramite raccomandata, aveva rivolto a un dipendente la seguente affermazione: “ (…) è penoso constatare l’utilizzo di certi mezzucci da mezze maniche per fregare il proprio datore di lavoro”. La Suprema Corte, nella sentenza, afferma che “in tema di ingiuria in ambito lavorativo il potere gerarchico o, comunque, di sovraordinazione consente di richiamare, ma non di ingiuriare il dipendente lavoratore o di esorbitare dai limiti della correttezza e del rispetto della dignità umana.” I Giudici proseguono quindi affermando che “esattamente il giudice di appello ha negato che il linguaggio corrente, nei suoi eccessi verbali, consenta l’uso di espressioni che travalichino ogni finalità correttiva e disciplinare.” E ancora: “Espressioni come penoso, mezzucci, mezze maniche e fregare il proprio datore di lavoro contengono un’intrinseca valenza mortificatrice della persona e si dirigono, più che all’azione censurata, alla figura morale del dipendente, traducendosi in un attacco personale sul piano individuale, che travalica ogni ammissibile facoltà critica”. Una sentenza importante che, per altro, ribadisce principi ben noti.

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(fonte: cassazione.net)