Incidente e responsabilità Pubblica Amministrazione

Cassazione Civile: La presenza di un cartello di pericolo (es.: caduta massi) posto a margine di una strada non vale ad esonerare la Pubblica Amministrazione (es.: Comune, Provincia, Città Metropolitana) da responsabilità.

Con il provvedimento n. 11226 del 9 maggio 2017, la Corte di Cassazione, Sezione III Civile, ha affermato che l’Ente pubblico avente in gestione una determinata strada deve, alla luce dell’obbligo di manutenzione su di esso gravante, monitorare tale strada e rimuovere qualsiasi oggetto costituente pericolo per gli utenti. La Corte ha precisato che la presenza di un cartello di pericolo non esonera la Pubblica Amministrazione (Comune, Città Metropolitana, Provincia) dalla responsabilità per cose in custodia. Pertanto, in caso di sinistro occorso ad un utente della strada, la Pubblica Amministrazione sarà tenuta al risarcimento del danno, salvo essa provi che la condotta dell’utente ha spezzato il nesso causale il quale, a fini di risarcimento, deve sempre sussistere tra fatto (od omissione) dell’Ente pubblico ed evento dannoso (esempio: lesioni o morte del conducente o di un trasportato). Nella fattispecie oggetto del vaglio della Corte di Cassazione, un automobilista si era scontrato contro pietre cadute dal fianco di un monte. Ebbene, l’Ente pubblico convenuto si era difeso assumendo l’esonero di qualsivoglia sua responsabilità alla luce del cartello di pericolo caduta massi posto sulla strada. La Suprema Corte, peraltro, ha affermato che, atteso l’obbligo dell’Ente gestore della strada di monitorare la stessa e di asportare eventuali pietre cadute, sussiste la responsabilità della Pubblica Amministrazione (Comune, Provincia, Città Metropolitana) salvo il caso in cui lo spazio di tempo tra la caduta dei massi e lo scontro con l’utente della strada non sia così breve da non consentire un intervento di manutenzione, di guisa che il mancato intervento dell’Ente possa dirsi giustificato. La Suprema Corte, dunque, nel caso di specie, ha ritenuto sussistere la responsabilità dell’Ente pubblico, con conseguente sua condanna al risarcimento del danno subito dall’automobilista.

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