Maltrattamenti

Cassazione Penale: Il coniuge che offende abitualmente l'altro può commettere il reato di maltrattamenti in famiglia

Con la sentenza n. 45547 del 28 dicembre 2010 la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che la reiterata condotta verbale di natura offensiva e ingiuriosa posta in essere da un coniuge (nel caso de quo il marito) nei confronti dell’altro (la moglie) integra il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall’art. 572 del codice penale. Il delitto testé citato si ritiene configurato anche – in base a quanto statuito dalla Suprema Corte nella sentenza de qua, che peraltro segue l’orientamento giurisprudenziale dominante – allorché il soggetto attivo aggredisca il soggetto passivo solo verbalmente, in modo continuativo, cioè abitualmente, arrecando a quest’ultimo sofferenze, umiliazioni, patimenti tali da generare un permanente stato di disagio, di malessere. Nel caso in commento il marito, abitualmente, vessava con aggressioni verbali costituite da offese e ingiurie la moglie. Il delitto di maltrattamenti in famiglia, pertanto, non sussiste solamente in caso di aggressioni corporali, ma anche in caso di abituale aggressione verbale finalizzata a ledere l’integrità morale dell’altro coniuge o comunque di uno dei soggetti indicati all’art. 572 c.p. I Giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che le singole condotte criminose poste in essere dal marito nei confronti della moglie debbono essere unitariamente considerate. Inoltre, i giudici hanno sottolineato come proprio da una unitaria valutazione delle singole condotte del marito si evinca la sua volontà di rendere “disagevole e penosa l’esistenza della moglie”. Il marito, nel presente caso, era stato condannato in primo grado per il reato di maltrattamenti in famiglia alla pena detentiva (otto mesi) e al risarcimento dei danni non patrimoniali (liquidati in € 30.000,00) in favore della moglie che si era costituita parte civile. Il marito, peraltro, era successivamente condannato dallo stesso Tribunale per violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570, co. 2, n. 2, c.p., avendo omesso di corrispondere alla moglie l’assegno mensile di separazione stabilito dal giudice in sede di separazione giudiziale. Per quest’ultimo reato il marito era condannato al risarcimento dei danni patrimoniali e morali. In Appello, la prima sentenza era confermata, la seconda era parzialmente riformata in ordine all’entità del risarcimento. Il marito proponeva quindi ricorso per Cassazione contro la sentenza d’Appello.

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