Responsabilità del ginecologo

Cassazione Civile: Responsabilità medica: sussiste il diritto al risarcimento del danno per lesione della salute psico-fisica allorquando il ginecologo ometta di prescrivere l'amniocentesi alla gestante.

Con la sentenza n. 243 del 10 gennaio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che sussiste l’inadempimento del medico (ginecologo/a) il/la quale, avendo in cura una gestante, abbia omesso di prescrivere alla stessa l’amniocentesi e, all’esito della gravidanza, il feto nasca con una sindrome che l’omesso esame avrebbe potuto svelare. In tal caso la gestante, divenuta madre di un/a bébé affetto/a da una delle sindromi rilevabili tramite l’esame in questione, può chiedere ed ottenere il risarcimento del danno subito alla propria salute psico-fisica per avere avuto contezza della condizione patologica del/della figlio/a solo in seguito al parto. L’omessa amniocentesi, infatti, rappresenta per la gestante la perdita della chance di conoscere l’eventuale patologia del feto. Per i Supremi Giudici tale perdita di chance è ascrivibile all’inadempimento del medico. Ovviamente, l’esame la cui prescrizione il ginecologo ha omesso nella fattispecie, rientra tra quelli che possono essere definiti come “tipici” nell’ambito delle conoscenze ginecologiche contemporanee. Trattasi, oltretutto, come noto, di un esame di fondamentale importanza ai fini della rilevazione di eventuali patologie del feto. Tale omissione integra, pertanto, negligenza professionale da parte del medico il quale, in caso di domanda di risarcimento avanzata da una gestante, avrà sicuramente non poche difficoltà nel neutralizzare la pretesa della paziente.

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