Rinuncia al cognome paterno

Corte di Cassazione: in seguito a dichiarazione giudiziale di paternità il minore non può perdere il cognome paterno in caso di negligenze o "latitanza" di quest'ultimo

Con la sentenza n. 4819 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di una madre la quale chiedeva che la figlia fosse autorizzata a perdere il cognome paterno, acquisito in seguito a dichiarazione giudiziale di paternità, alla luce delle negligenze e della latitanza del padre. La Suprema Corte, convalidando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, ha quindi imposto alla minorenne di conservare il cognome paterno; questo anche se il padre “è venuto meno ai propri obblighi naturali, lasciando la figlia priva dell’apporto affettivo”. La madre della bambina decideva di ricorrere per Cassazione nonostante la sentenza d’Appello prevedesse l’obbligo per il padre di corrispondere un assegno mensile di mantenimento in favore della figlia pari a euro 650,00. La madre, non soddisfatta, desiderava che la figlia perdesse il cognome del padre assente e continuasse a portare il solo cognome materno. In particolare, la madre, nel ricorso, lamentava che la Corte d’Appello di Napoli non aveva tenuto in considerazione il fatto che “la conservazione del cognome paterno in ipotesi di gravi negligenze e trascuratezze comporta e può comportare per il minore un grave danno, perché ogni volta che si presenterà con il cognome del padre coniugherà il proprio senso di identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono”. Tuttavia, la Prima Sezione della Suprema Corte ha affermato che il diritto al cognome è inviolabile ed “è da escludere che tale diritto del minore possa essere influenzato direttamente da valutazioni sulla correttezza del comportamento del genitore”.

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