Separazione e immobili

Cassazione Sezioni Unite: la proprietà su immobili può essere trasferita nell'ambito di separazione e divorzio

Con la sentenza n. 21761 del 29 luglio 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che devono ritenersi valide le clausole contenute nell'accordo di divorzio o di separazione che riconoscano in capo a uno o entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, di diritti reali minori, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

Le Sezioni Unite hanno peraltro precisato che "il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d'udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 4, comma 16, che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l'omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell'art. 2657 c.c.; la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l'attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui alla L. n. 52 del 1985, art. 29, comma 1-bis; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell'ausiliario, dell'ulteriore verifica circa l'intestatario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari".

Nel caso di specie, due genitori avevano depositato ricorso congiunto avanti il locale Tribunale per ottenere il c.d. "divorzio" (il legislatore lo chiama: scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio). I coniugi chiedevano che i rapporti economici fossero tra loro regolati mediante il trasferimento di diritti reali (proprietà, usufrutto e nuda proprietà). Interessati dai predetti trasferimenti erano anche i figli della coppia. Il Tribunale, peraltro, rigettava il ricorso in punto di trasferimenti di diritti reali. Adita la Corte d'Appello, anche questa rigettava il gravame. La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, avallava infine le pretese dei due genitori. 

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