Cassazione Civile: Non addebitabile la separazione al coniuge che abbandona il tetto coniugale a causa dei suoceri dell'altro
Con la sentenza n. 11922 del 22 maggio 2009 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale la separazione non è addebitabile al coniuge che abbandona il tetto coniugale in seguito a comportamenti ‘inopportuni’ dei suoceri dell’atro coniuge. Ove per comportamenti ‘inopportuni’ ci si riferisce a quei comportamenti che risultino essere idonei a generare disarmonia all’interno del matrimonio, a produrre tensioni e a porre ostacoli alla serenità della vita familiare. La Suprema Corte ha inoltre confermato quanto deciso dalla Corte d’Appello di Roma circa le modalità con cui il padre avrebbe potuto esercitare il diritto di visita in relazione al figlio: libertà di vedere il figlio senza alcun limite. La Cassazione, nella sentenza in parola, ha motivato la decisione della non addebitabilità della separazione al padre allontanatosi sottolineando come l’allontanamento era stato generato non da ragioni contrarie agli obblighi discendenti dal matrimonio, bensì dal mero venir meno dell’affectio coniugalis, provocato dai comportamenti dei suoceri di lei che “avrebbero indubbiamente messo in difficoltà l’armonia della coppia”. Una sentenza, questa, che non possiede i caratteri dell’assoluta novità, tuttavia, risulta essere una sentenza di rilievo in quanto consolida ulteriormente un orientamento diffuso. © 2009 Studio Legale Casa Carattini, Avvocati in Parma dal 1955