Grava sulla struttura sanitaria l'onere di provare la propria diligenza nell'acquisizione del plasma
Con la pronuncia n. 10592/21 la Corte di Cassazione ha statuito che, in caso un paziente contragga il virus dell'epatite C durante un'emotrasfusione, egli non è tenuto a provare la colpa dell'ospedale, bensì solo l'inadempimento di questo.
Il paziente è tenuto a dimostrare l'esistenza di un contratto e ad allegare il danno subito in conseguenza della condotta della struttura sanitaria. Quest'ultima, dal canto suo, potrà neutralizzare la pretesa risarcitoria del paziente solo se riesce a dimostrare di aver usato la dovuta diligenza tanto nell'acquisizione quanto nella perfusione del plasma.
La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "nella controversia tra il paziente che assuma di avere contratto un'infezione in conseguenza d'una emotrasfusione, e la struttura sanitaria ove quest'ultima venne eseguita, non è onere del primo allegare e provare che l'ospedale abbia tenuto una condotta negligente o imprudente nella acquisizione e nella perfusione del plasma, ma è onere del secondo allegare e dimostrare di avere rispettato le norme giuridiche e le leges artis che presiedono alle suddette attività".
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