Cass. Civ.: nulle le clausole contrattuali che prevedono un aggiornamento del canone di locazione nella misura del 100% del canone Istat.
Con l’ordinanza n. 4656 del 9 marzo 2015 la Corte di Cassazione ha affermato che le clausole contrattuali prevedenti, in materia di locazione, l’obbligo per il locatario di corrispondere un aggiornamento del canone nella misura del 100% secondo i dati Istat sono nulle. La Corte ha sposato le argomentazioni svolte dal Giudice di secondo grado il quale, richiamando il costante orientamento del Supremo Collegio, ha affermato che "l'art. 32 della legge n. 392 del 1978 ha carattere imperativo e, come tale, non derogabile in senso sfavorevole al conduttore, sia in ordine alla misura dell'aggiornamento del canone (non superiore al 75 per cento) sia in ordine all'onere della preventiva richiesta da parte del locatore". Nella vicenda in parola, il locatore aveva proposto domanda giudiziale nei confronti del locatario chiedendone la condanna al pagamento di un aggiornamento del canone pari al 100% secondo i dati Istat. Tale richiesta era stata avanzata giusta espressa visione contrattuale. Il locatario si era costituito in giudizio proponendo domanda riconvenzionale con cui chiedeva in restituzione tutte le somme in precedenza corrisposte e non dovute. Il Tribunale rigettò le domande del proprietario, condannandolo alla restituzione richiesta dal conduttore. La sentenza è stata confermata anche nei successivi gradi del giudizio, posto che, come sopra evidenziato, l’art. 32 della legge sopra indicata ha carattere imperativo e non può essere pertanto derogata in senso sfavorevole al conduttore.
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